L. 3/2012: il Gestore della Crisi, compiti e funzioni
Il Decreto Ministeriale 202/2014, recante i requisiti di iscrizione al nel Registro degli Organismi ai sensi della L. 3/2012, definisce il Gestore della crisi come: “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione
inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”
Il Gestore della crisi sarà designato dal Referente e, al momento della designazione, dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico all’Organismo di Composizione della Crisi.
È importante sottolineare che, come indicato dall’art. 11, comma 3, lett. a del DM 202/2014, il Gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della L. 3/2012 .
In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:
- non è legato al debitore e a colore che hanno interesse all’ operazione di composizione o di liquidazione (di cui alla L. 3/2012) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- possiede i requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile;
- non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
“IL GESTORE NEL PROCEDIMENTO
DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE N° 3/2012”
(corso in programmazione)
Leave a reply