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La procedura
Il Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma c.p.c. nomina un esperto per la determinazione del valore immobiliare di un compendio pignorato; questi è un professionista che rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice” ex art. 68 c.p.c. le cui competenze professionali sono regolate dall’art. 3, comma 1, lett. n), dal Titolo VII, Titolo XIII e dall’art 168 e ss., del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) con cui si disciplina uniformemente la materia della liquidazione delle spettanze a tutti coloro che vengono nominati dal giudice quali ausiliari.
L’art 49 del testo unico prevede che la retribuzione dell’esperto nominato ex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all’incarico.
Compiti dell’esperto come da quesito del GE
Il Giudice dell’esecuzione assegna al perito uno specifico quesito chiedendo di svolgere una serie di adempimenti:
– controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
– accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l’acquisizione della scheda catastale;
– verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie;
– verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi;
– eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento;
– acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni;
– aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
– acquisizione certificato di destinazione urbanistica;
– stima analitica del compendio pignorato.
Si tratta di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell’art. 13 del d.P.R. 358/1988.
È quindi necessario suddividere la nota in più capitoli utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 non limitandosi al solo art. 13 che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato.
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